Auto e Moto
L’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA, o RC Auto) è una assicurazione obbligatoria per legge (legge n. 990 del 24 dicembre 1969) che deve essere stipulata da tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano. Copre i danni riconducibili alla responsabilità del proprietario o del conducente, arrecati a terzi – persone e/o cose – durante la circolazione del veicolo identificato in polizza. Tra i soggetti terzi sono contemplati anche i trasportati (anche se familiari) presenti nel veicolo sul veicolo.
È opportuno ricordare che la RCA non copre i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro.
Circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione molto onerosa e l’obbligo di risarcire personalmente i danni provocati a terze persone. Il mancato pagamento del premio di polizza equivale a essere privi di assicurazione.
- il contratto assicurativo si risolve automaticamente alla scadenza naturale;
- la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante fino all’effetto della nuova polizza per un massimo di quindici giorni dopo la scadenza;
- l’impresa di assicurazione dovrà avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni.
A tale proposito, il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, ha chiarito che «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti». Pertanto, chi viene trovato con l’assicurazione appena scaduta non incorrerà più in misure punitive.
- per i sinistri gestiti nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).
- per i sinistri gestiti nell’ambito della procedura di risarcimento ordinaria, (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) deve rivolgersi direttamente alla propria Compagnia.
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe;
- guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa;
- guida da parte di chi ha superato gli esami, ma non ha ancora la patente oppure ha una patente non conforme al veicolo che sta guidando;
- nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione;
- informazioni false o incomplete date dall’assicurato al momento della stipula del contratto.
- Furto
- Incendio
- Cristalli (danneggiamento dei cristalli del veicolo per fatti di terzi o eventi accidentali)
- Eventi naturali (danneggiamento del veicolo seguito di eventi atmosferici come – ad esempio – la caduta di grandine o le alluvioni)
- Atti vandalici
- Kasco completa (danneggiamento del veicolo seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, indipendentemente dalla responsabilità dell’assicurato)
- Kasco collisione (danneggiamento del veicolo seguito di collisione con un altro veicolo identificato).
- Tutela legale (copre le spese legali e peritali conseguenti a vertenze civili o procedimenti penali o amministrativi).
- Assistenza (traino del veicolo alla prima autofficina e altre prestazioni utili risolvere momenti critici in cui può trovarsi il conducente di un veicolo)
- Infortuni conducente (la RCA non copre i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro)
- Ritiro della patente