Guicciardi Assicurazione

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Auto e Moto

L’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA, o RC Auto) è una assicurazione obbligatoria per legge (legge n. 990 del 24 dicembre 1969) che deve essere stipulata da tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano. Copre i danni riconducibili alla responsabilità del proprietario o del conducente, arrecati a terzi  – persone e/o cose – durante la circolazione del veicolo identificato in polizza. Tra i soggetti terzi sono contemplati anche i trasportati (anche se familiari) presenti nel veicolo sul veicolo.

È opportuno ricordare che la RCA non copre i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro.

Circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione molto onerosa e l’obbligo di risarcire personalmente i danni provocati a terze persone. Il mancato pagamento del premio di polizza equivale a essere privi di assicurazione.

In relazione alla scadenza della polizza, la legge 221/2012 (che ha convertito il DL 179/2012) dispone espressamente che:

A tale proposito, il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, ha chiarito che «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti». Pertanto, chi viene trovato con l’assicurazione appena scaduta non incorrerà più in misure punitive.

È la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno. Il contraente della polizza stabilisce il massimale al momento della stipula del contratto  e questa fase merita particolare attenzione: nei casi in cui la portata del danno causato supera il massimale il responsabile deve farsi carico della parte eccedente. La legge (decreto legislativo 06/11/07 n.198 che ha recepito la direttiva europea di Parlamento e Consiglio europeo 2005/14/Ce datata 18 aprile 2005) fissa i seguenti limiti minimi: 1.000.000,00 di euro per sinistro in caso di danni alle cose; 5.000.000,00 di euro per sinistro in caso di danni alle persone.
Le polizze RCA possono prevedere la formula del bonus-malus che consiste nella variazione del premio in funzione dei sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato. Per evitare la maggiorazione di premio (malus), il Contraente può rimborsare all’assicuratore – al rinnovo del contratto – gli importi pagati per i sinistri che hanno dato luogo alla maggiorazione. Tale facoltà non viene meno anche se la polizza è disdettata o anche se il premio di rinnovo non viene pagato. Il Contraente che a tale fine vuole conoscere l’entità dell’importo da rimborsare, deve rivolgersi
  • per i sinistri gestiti nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).
  • per i sinistri gestiti nell’ambito della procedura di risarcimento ordinaria, (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) deve rivolgersi direttamente alla  propria Compagnia.
Al momento di firmare una polizza RCA ci si deve soffermare con attenzione sulle esclusioni e sui casi in cui l’Assicuratore, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, può agire in rivalsa sull’Assicurato ripetendo – in tutto o in parte – quanto ha pagato. I casi sono dettagliatamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione e sono riconducibili a comportamenti del conducente o a negligenze del proprietario del veicolo. A titolo meramente esemplificativo, si citano i casi seguenti:
  • guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe;
  • guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa;
  • guida da parte di chi ha superato gli esami, ma non ha ancora la patente oppure ha una patente non conforme al veicolo che sta guidando;
  • nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione;
  • informazioni false o incomplete date dall’assicurato al momento della stipula del contratto.
Il Contraente, pagando una maggiorazione del premio, può chiedere all’intermediario di inserire le clausole in forza delle quali l’Assicuratore di rinuncia alla rivalsa.
La polizza RCA, può essere integrata con varie coperture aggiuntive, riguardanti il veicolo stesso  o la persona che lo conduce:
  • Furto
  • Incendio
  • Cristalli (danneggiamento dei cristalli del veicolo per fatti di terzi o eventi accidentali)
  • Eventi naturali (danneggiamento del veicolo seguito di eventi atmosferici come – ad esempio – la caduta di grandine o le alluvioni)
  • Atti vandalici
  • Kasco completa (danneggiamento del veicolo seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, indipendentemente dalla responsabilità dell’assicurato)
  • Kasco collisione (danneggiamento del veicolo seguito di collisione con un altro veicolo identificato).
  • Tutela legale (copre le spese legali e peritali conseguenti a vertenze civili o procedimenti penali o amministrativi).
  • Assistenza (traino del veicolo alla prima autofficina e altre prestazioni utili risolvere momenti critici in cui può trovarsi  il conducente di un veicolo)
  • Infortuni conducente (la RCA non copre i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro)
  • Ritiro della patente